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Lunedì 20 Febbraio 2006  |
Sostitutiva anche in un rata |
Le aree edificabili sono rivalutabili se iscritte nel bilancio, quali beni materiali o merci, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio successivo ed è consentita anche alle imprese in regime di contabilità semplificata qualora le aree risultino nel registro dei beni ammortizzabili, oppure nel registro Iva acquisti, fra le rimanenze. L'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 19% e deve essere versata in tre rate entro il termine del saldo delle imposte dirette. La circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 ha affermato il principio che l'imposta può essere versata in un unica soluzione entro la scadenza del 2006. (Fonte: Il Sole 24 Ore) |
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