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Sabato 3 Dicembre 2005  |
Chi raccoglie tartufi è senza obblighi |
Nessun adempimento contabile a carico del raccoglitore occasionale di tartufi, fatta salva la dichiarazione dei corrispettivi incassati nella propria dichiarazionedei redditi. Al contrario, gli acquirenti devono mettere in atto determinati adempimenti soprattutto al fine di tutelare il prodotto, con comunicazione alla regione di competenza e certificazione di provenienza. La cessione di tartufi da parte di soggetti privati non dotati di partita Iva a favore di esercenti di attività d'impresa è stata regolamentata dal comma 109, dell'articolo unico, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005). (Fonte: Italia Oggi) |
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