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Martedì 23 Novembre 2004  |
La vecchia casa «salta» il condono |
La sanatoria edilizia non riguarda gli abusi "remoti". La legge statale non chiarisce quale sia il limite di anzianità delle costruzioni che non rischiano sanzioni pecuniarie o demolizioni ma alcuni dati concreti vengono dalla giurisprudenza. La complessa macchina della sanatoria, intanto, registra un altro passo in avanti: da ieri, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale, è in vigore la legge regionale della Campania. La prescrizione degli abusi. Prima dell'agosto 1967, per costruzioni in zone agricole, non era necessaria la licenza edilizia. Chi ha un abuso su un manufatto anteriore a tale data può quindi sanarlo limitatamente a quanto realizzato sucessivamente (ad esempio la chiusura di un portico). Non è necessario sanare tutto l'edificio. L'esenzione non vale tuttavia per quei Comuni che comunque, anche in zona agricola, richiedevano nel Prg nel regolamento edilizio la necessità di una licenza per costruire in zona agricola. Nel 1985, la circolare ministeriale n. 3357 si ipotizzava domande di sanatoria riferite ad abusi del 1942 (entrata in vigore della legge urbanistica). Pochi tuttavia hanno condonato antiche costruzioni, perché la commerciabilità degli immobili era assicurata dall'articolo 40 della legge 47/1985, cioè da una dichiarazione di avvenuto inizio della costruzione prima dell'agosto del 1967. Oggi che anche questa retrodatazione dall'abuso a prima del 1967 è diventata difficile, chi ha tenuto nascosto un abuso può confidare in una prassi tollerante scritta in sentenze, raramente in norme e regolamenti. (Fonte: Il Sole 24 Ore)
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