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Mercoledì 6 Ottobre 2004  |
Obblighi Iva con eccesso di zelo |
Uno degli strumenti della lotta all´evasione previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2005 consiste nella reintroduzione degli elenchi dei clienti e dei fornitori, per consentire i controlli incrociati. Passando all´esame della disposizione contenuta nell´articolo 33 del disegno di legge, osserviamo, in primo luogo, che la norma non rientra nel Dpr 633/72 (legge Iva), nel quale era collocata come articolo 29, ma viene integrata nel Dpr 322/98, in quanto disposizione di natura regolamentare. E come tale non dovrebbe trovare collocazione in una norma di legge, ma la disposizione è stata inserita in questo contesto per evitare i tempi lunghi di adozione delle disposizioni di secondo livello. Se poniamo peraltro a raffronto il dato testuale delle due norme di legge, quella originaria e quella prevista dalla prossima Finanziaria, osserviamo che la nuova norma sembra richiedere gli elenchi anche nelle ipotesi in cui il controllo incrociato non è pertinente. Si afferma infatti che, per i fornitori, l´elenco deve comprendere i «soggetti titolari di partita Iva, nei cui confronti sono state emesse fatture» nell´anno di riferimento, mentre per i clienti viene richiesto «l´elenco dei soggetti titolari di partita Iva, da cui sono state ricevute fatture». La disposizione della Finanziaria dà mandato, al direttore dell´agenzia delle Entrate, solo per individuare gli elementi informativi da indicare negli elenchi, nonché le modalità di trasmissione telematica. (Fonte: Il Sole 24 Ore) |
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