News |
|
Venerdì 1 Ottobre 2004  |
Affrancamento post-rivalutazioni |
L´ articolo 36 del disegno di legge finanziaria annuncia, al comma 11, la possibilità per le imprese di procedere all´affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d´imposta. Come avvenuto più volte in passato, alle leggi di rivalutazione, che comportano la nascita di riserve in sospensione, fanno seguito provvedimenti di affrancamento che, di fatto, "liberano" queste riserve per un´eventuale distribuzione. La norma non si limita a considerare le rivalutazioni, ma è destinata a tutte le riserve in sospensione. Possono essere affrancati tutte le riserve e i fondi in sospensione d´imposta esistenti nel bilancio dell´esercizio in corso al 31 dicembre 2004 (bilancio relativo al 2004 per soggetti con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare). Vengono esplicitamente escluse dalla disposizione agevolativa solo le riserve per ammortamenti anticipati. Pertanto, per esempio, saranno interessate dalla norma le riserve per il 50% dei contributi in conto capitale accantonati sulla base delle disposizioni previgenti del Tuir. Il Ddl prevede che l´affrancamento possa avvenire anche solo per una parte della riserva e anche con riferimento alle riserve che sono state precedentemente imputate al capitale sociale. In sostanza, occorre fare riferimento non tanto alla classificazione di bilancio, quanto alla classificazione fiscale di queste poste. Va ricordato, infatti, che per le riserve in sospensione imputate a capitale sono previste informazioni di dettaglio nella dichiarazione annuale dei redditi. (Fonte: Il Sole 24 Ore)
|
torna all'archivio News |
|
|
|