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Mercoledì 29 Settembre 2004  |
La lite si chiude solo alla cassa |
I soldi versati all´Erario nei termini sono più importanti della domanda di definizione "dimenticata" o presentata in ritardo. Questo perché la domanda costituisce una semplice conferma della volontà già espressa dal contribuente che ha pagato le somme dovute. La lite pendente si può perciò considerare chiusa nel caso in cui il versamento per la definizione, eseguito nei termini, manifesta compiutamente la volontà del contribuente di definire la lite, in quanto consente all´ufficio l´esatta individuazione della lite fiscale definita. La nota — sulla presentazione tardiva della domanda di definizione, a norma dell´articolo 16, comma 4, della legge 289/2002 — considera valida la chiusura della lite pendente, se il primo o unico pagamento è stato eseguito entro il 16 aprile 2004, anche se la domanda di definizione, che doveva essere presentata entro il 21 aprile 2004, è stata dimenticata o è stata presentata in ritardo. L´importante è che l´ufficio, sulla base del corretto e tempestivo pagamento eseguito, possa individuare la controversia che il contribuente intendeva definire. Meglio ancora se, in questi casi, è il contribuente che, anche se in ritardo, chiarisce all´ufficio con una propria lettera la lite che ha definito con il pagamento nei termini. (Fonte:Il Sole 24 Ore) |
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