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Venerdì 3 Settembre 2004  |
Sentenza della Cassazione sulla tassa per il registro delle imprese - I ritardi postali non penalizz |
L'istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese fatta da una società, che si avvalga del servizio postale, deve considerarsi tempestiva qualora venga presentata, per la spedizione, entro tre anni dal giorno del pagamento. Non è rilevante il fatto che l'istanza sia pervenuta all'amministrazione finanziaria dopo la scadenza del termine stesso. Tutto ciò è valido purché, in ogni caso, questa giunga effettivamente a destinazione. E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 17625 del 1° settembre 2004. (Fonte: Italia Oggi)
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