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Giovedì 13 Maggio 2004  |
Registrazione dei dati della scheda carburante |
L'articolo 1, comma 1, del Dpr n. 444/97 ha stabilito che, eccettuati alcuni casi, gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di contribuenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono risultare da annotazioni eseguite in una apposita scheda conforme a un modello approvato. Il successivo articolo 4 del citato decreto ha poi stabilito che l'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale deve essere registrato distintamente nel registro degli acquisti previsto dall'articolo 25 del Dpr n. 633/72. (Fonte: www.fiscooggi.it)
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