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Mercoledì 18 Febbraio 2004  |
Bonus, l'«avvio» entro fine marzo |
Le imprese che hanno presentato le istanze di rinnovo, con il modello Rts per il credito d'imposta, e che sono state ammesse al beneficio solo a partire dal mese di settembre 2003, possono fruire del bonus investimenti. La "bocciatura" per esaurimento dei fondi, avuta nel marzo 2003, è perciò superata dal successivo accoglimento in seguito al rifinanziamento della dotazione per l'anno 2003. Sono così confermati i rimedi apportati al bonus investimenti, di cui all'articolo 8 della legge 388/2000, e all'articolo 62, comma 1, lettere f) e g), della legge n. 289 del 2002. I rimedi, come precisa la risoluzione 17/E del 17 febbraio 2004, sono quelli apportati dall'articolo 4, commi 132 e 133, della legge 350/2003, Finanziaria 2004. Grazie a questi due commi sono arrivati i primi rimedi ai continui e disordinati interventi sui crediti per nuovi investimenti. Interventi che spesso hanno comportato la riduzione o, addirittura, la cancellazione del bonus investimenti, automatico prima delle modifiche del 2002. Con le novità della Finanziaria 2004, le imprese beneficiarie, a pena di decadenza, hanno tempo fino al 31 marzo 2004 per avviare la realizzazione dell'investimento. L'agevolazione spetta anche se il contribuente, nelle more dell'accoglimento dell'istanza, ha già avviato l'investimento. (Fonte: Il Sole 24 Ore)
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