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Martedì 18 Novembre 2003  |
Opzione stretta per la mora |
Nello schema del decreto legislativo modificativo del Tuir, il trattamento fiscale applicabile agli interessi di mora viene espressamente disciplinato al comma 7 dell'articolo 110. La disposizione prevede che «gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti». Al fine di regolare il passaggio alla nuova disciplinae per non penalizzare i comportamenti già adottati per il periodo d'imposta in corso allƎ agosto 2002,è previsto che, con riferimento a tale periodo d'imposta, la rilevanza fiscale agli interessi di mora possa essere data, alternativamente, secondo un principio di "cassa" ovvero di "competenza". (Fonte: Il Sole 24ore) |
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