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Martedì 30 Settembre 2003  |
Documenti in contenzioso |
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11981 dellƎ agosto 2003, ha stabilito che il contribuente che non ha prodotto i documenti richiesti dall'amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di accertamento, può produrli, nella fase contenziosa, in sede di contestazione dell'atto impositivo. I giudici di legittimità hanno infatti escluso che, in materia di accertamento delle imposte dirette, la mancata produzione di documenti da parte del contribuente, in risposta al questionario previsto dall'articolo 32 del Dpr 600/1973, dia luogo a decadenza dalla produzione degli stessi in sede contenziosa. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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