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Martedì 17 Giugno 2003  |
Il «contributivo» agli eredi |
L'indennità una tantum (articolo 1, comma 20, della legge 335/95) spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla riforma Dini. In proposito è stato già emanato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 13 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 34 dellཇ febbraio 2003). L'Inps, ora, con la circolare 104 del 16 giugno 2003, detta le regole applicative: l'indennità una tantum è pari all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla scomparsa dell'assicurato, moltiplicato per gli anni di contribuzione del defunto. Per i periodi inferiore all'anno, l'indennità si calcola in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. L'Inps precisa che per periodo di contribuzione si intende quello coperto da contribuzione di qualunque tipo (obbligatoria, figurativa, da riscatto, volontaria e così via). (Fonte: Il Sole 24Ore)
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