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Lunedì 13 Gennaio 2003  |
Meno cari i passaggi tra imprese |
L’art. 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 prevede un’agevolazione per le imprese del settore immobiliare. Si tratta dell'imposta di registro ridotta allƇ% per i trasferimenti relativi a immobili abitativi. Di norma, qualora l’acquirente sia un'impresa immobiliare di compravendita(avente per oggetto la rivendita di immobili), si crea una situazione di particolare sfavore, in quanto l'impresa non ha possibilità di recuperare l'imposta di registro assolta sull'acquisto, dovendo per contro applicare l'Iva in fase di cessione. Per ovviare a questo svantaggio l'articolo 1 della Tariffa (modificato con effetto dal 1º gennaio 1997, dal Dl 669/1996), concede l'aliquota dell'imposta di registro allƇ% (affiancata da imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), per le cessioni di immobili abitativi effettuati in esenzione da Iva a imprese immobiliari, purché nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari l'intenzione di rivendere gli immobili entro tre anni. Deve trattarsi in altre parole di immobili-merce, effettivamente e non solo potenzialmente destinati alla rivendita. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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