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Martedì 7 Gennaio 2003  |
Condono, stop a benefici dell'Unico |
A partire del 1° gennaio 2002, l’art. 2, II comma, del dpr n. 322/98 prevedeva la possibilità che il contribuente, entro il termine della presentazione della dichiarazione successiva, potesse presentare un’integrazione alla dichiarazione precedente ai fini di correggere errori od omissioni che lo penalizzavano, ma ora con la Finanziaria 2003 viene recepita la stessa disposizione che era contenuta nel dl n. 253/2002, nel senso che i contribuenti che concordano o che presentano dichiarazione di condono tombale perdono qualunque effetto positivo legato ad una dichiarazione integrativa presentata a proprio favore dopo il 30 settembre 2002. (Fonte: italiaoggi)
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