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Venerdì 16 Dicembre 2011 |
Rimborso Iva con più garanzie |
Regole comunitarie. La Corte Ue interviene sulla doppia scadenza per la restituzione dall'Erario e in sede civile. Salvo il termine biennale ma il recupero dal Fisco non può diventare impossibile Viene leso il principio comunitario di effettività , se il termine biennale di decadenza per il rimborso Iva in forma cosiddetta anomala non consente, in assoluto, a un contribuente di poter chiedere all'ufficio la restituzione dell'imposta che egli ha versato all'erario ma che ha do- vuto al contempo restituire ad un suo cliente, a seguito di un'azione civile esperita nei suoi confronti da quest'ultimo nei dieci anni successivi. L'amministrazione finanziaria, pertanto, deve rimuovere il suo rifiuto e consentire al contribuente di ottenere la restituzione dell'Iva, affinché non resti inciso dall'imposta. uesto il principio che viene espresso dalla Corte di giustizia comunitaria nella sentenza pubblicata ieri, relativa al procedimento C-427/10 instaurato dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici di Lussemburgo è possibile agire perla ripetizione dell'indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi e con termini differenti a seconda che si tratti del committente (che ha io anni di tempo per ricorrere alla giustizia civile contro il prestatore per ottenere la restituzione dell'Iva indebitamente a lui versata) oppure del prestatore di servizi (che ha due anni di tempo per ricorrere alla giustizia tributaria contro l'Amministrazione finanziaria per la restituzione dell'imposta da lui indebitamente versata).
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