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Martedì 15 Novembre 2011
La residenza è dove si decide
Lotta all'evasione. Le risposte dell'agenzia delle Entrate alla Commissione Ue sull'esterovestizione.
La riunione del Cda all'estero individua la sede della società
Le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento aperto dinanzi la Commissione Europea sulla lamentata illegittimità comunitaria della normativa interna in materia di "esterovestizione" rappresentano un passo comunque importante per fare chiarezza su quelli che dovrebbero essere considerati utili elementi per comprovare l'effettiva residenza fiscale di un soggetto estero.
In disparte, per un attimo, il merito della questione che aveva portato l'Aidc a sottoporre al vaglio della Commissione Europea la normativa in materia di "esterovestizione", contenuta all'articolo 73, commi 5-bis e 5-ter del Tuir, deve darsi atto all'agenzia delle Entrate di avere cercato di "fare luce" in un difficile ambito, in cui gli accertamenti degli Uffici, più ingenerale in materia di residenza fiscale, si sono basati su elementi di fatto talune volte "suggestivi".
L'agenzia delle Entrate ha specificato che le richiamate norme del Tuir non opererebbero mai isolatamente ma costituirebbero piuttosto il punto di partenza �«per una verifica più ampia, da effettuarsi in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, sull'intensità del legame tra la società e lo Stato estero e tra la medesima società e l'Italia�».
Più in generale, l'auspicio per il futuro è che le verifiche in tema di residenza fiscale dei soggetti esteri - non solo quelle di cui all'articolo 73, comma 5-bis, del Tuir - siano effettivamente volte a sconfessare quelle strutture estere fittizie, costituite senza alcuna valida ragione economica, senza per questo pregiudicare la possibilità per il contribuente di accompagnare la propria reale espansione all'estero.
A questi fini, va sicuramente salutato con favore l'impegno dichiarato delle nostre autorità fiscali di attivare preventivamente l'assistenza amministrativa o la procedura amichevole prevista dalle singole convenzioni contro le doppie imposizioni, per accertare la effettiva localizzazione all'estero delplace effective of management della società (luogo in cui vengono prese le principali decisioni di tipo gestionale e commerciali per la conduzione dell'insieme dell'attività dell'impresa).

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