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Venerdì 21 Ottobre 2011 |
Ai minimi si può passare dai regimi semplificati |
Telefisco online. Il requisito sull'assenza di lavoro d'impresa o autonomo fa riferimento al periodo precedente l'inizio dell'attività . Resta da chiarire se il quinquennio per l'agevolazione parte dal momento della scelta
IL regime dei minimi, dopo le modifiche apportate dall'articolo 27 del decreto legge 98/2011, ha subito un ridimensionamento per effetto dell'introduzione di rigorosi requisiti di accesso, ma al tempo stesso è molto vantaggioso in quanto l'imposta sostitutiva dovuta sul reddito è stabilita nella misura del 5 per cento. Oltre alle persone fisiche, che iniziano l'attività dal 1 gennaio 2012, il nuovo regime può essere applicato anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività professionale o d'impresa dopo i131 dicembre 2007. Tali soggetti devono verificare se sussistevano a ritroso le condizioni che oggi rappresentano i requisiti di accesso e cioè: • non aver svolto nel triennio precedente alcuna attività d'impresa e di lavoro autonomo. • L'attività iniziata non costituisca la prosecuzione di altra attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo. Per i contribuenti in attività dopo il i gennaio 2008 occorre verificare se il comportamento adottato dopo la tale data possa coesistere con un nuovo regime dei minimi. Si possono presentare le seguenti situazioni. 1 - Il contribuente ha scelto il regime de i minimi fin dalla data di inizio attività e lo sta tuttora applicando. Per questi soggetti il regime può proseguire fmo al quinto annodi attività e cioè, ad esempio fino al 2012, per i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2008. Ovviamente devono sempre essere rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo i, commi 96 e seguenti della legge 244/2007 (ricavi non superiori a 30mila euro eccetera). 2 - Nel periodo precedente al 2012 il contribuente ha applicato il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13, legge 388/2000) per il quale è scaduto il triennio di opzione vincolante. A nostro parere, in questo caso, il contribuente può adottare il regime dei minimi nel rispetto sia dei requisiti di accesso che dei requisiti quantitativi; tuttavia non è dato sapere se il periodo quinquennale decorra dall'anno di prima applicazione del regime dei minimi (ad esempio 2012) ovvero dall'anno di inizio di attività (ad esempio 2008). Per i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive si presenta il problema di quelli peri quali non è scaduto il triennio. Questa fattispecie, tuttavia, è stata esaminata nei precedenti interventi dell'Agenzia (si vedano, in tal senso, la circolare 73/E/2007 paragrafo 2.3.1; la circolare 7/E/2008, paragrafo 14 e la circolare 13/E/2008, paragrafo 34) nelle quali è stato precisato che il passaggio ai regimi dei minimi (durante il triennio di applicazione delle nuove iniziative produttive) era consentito a condizione che il contribuente comunicasse la disdetta all'Agenzia delle Entrate. 3 - Un ultimo caso riguarda il contribuente che si trovava nel regime di contabilità semplificata- non avendo effettuato alcuna opzione per regimi agevolativi - in quanto non rispettava i requisiti per entrare nel regime dei minimi. Se il contribuente, nell'anno 2011, non ha raggiunto 30mila euro di ricavi e se rispetta tutti gli altri limiti qualitativi e quantitativi e i nuovi requisiti di accesso, previsti dall'articolo 27 del Dl 98/2011, potrebbe rientrare nel nuovo regime. In sostanza le condizioni per applicare il regime ci sono tutte, ma il suo passato non è coerente; anche in questo caso non si può negare l'applicazione del nuovo regime ma sorge il dubbio sulla durata del medesimo e cioè se il quinquennio decorra dal 2012 o dalla data di inizio attività . Il sole 24 ore |
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