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Venerdì 21 Ottobre 2011
Ai minimi si può passare dai regimi semplificati
Telefisco online. Il requisito sull'assenza di lavoro d'impresa o autonomo fa riferimento al periodo precedente l'inizio dell'attività.
Resta da chiarire se il quinquennio per l'agevolazione parte dal momento della scelta

IL regime dei minimi, dopo le modifiche apportate dall'articolo 27 del decreto legge 98/2011, ha subito un ridimensionamento per effetto dell'introduzione di rigorosi requisiti di accesso, ma al tempo stesso è molto vantaggioso in quanto l'imposta sostitutiva dovuta sul reddito è stabilita nella misura del 5 per cento.
Oltre alle persone fisiche, che iniziano l'attività dal 1 gennaio 2012, il nuovo regime può essere applicato anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività professionale o d'impresa dopo i131 dicembre 2007.
Tali soggetti devono verificare se sussistevano a ritroso le condizioni che oggi rappresentano i requisiti di accesso e cioè:
• non aver svolto nel triennio precedente alcuna attività d'impresa e di lavoro autonomo.
• L'attività iniziata non costituisca la prosecuzione di altra attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo.
Per i contribuenti in attività dopo il i gennaio 2008 occorre verificare se il comportamento adottato dopo la tale data possa coesistere con un nuovo regime dei minimi.
Si possono presentare le seguenti situazioni.
1 - Il contribuente ha scelto il regime de i minimi fin dalla data di inizio attività e lo sta tuttora applicando.
Per questi soggetti il regime può proseguire fmo al quinto annodi attività e cioè, ad esempio fino al 2012, per i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2008.
Ovviamente devono sempre essere rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo i, commi 96 e seguenti della legge 244/2007 (ricavi non superiori a 30mila euro eccetera).
2 - Nel periodo precedente al 2012 il contribuente ha applicato il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13, legge 388/2000) per il quale è scaduto il triennio di opzione vincolante.
A nostro parere, in questo caso, il contribuente può adottare il regime dei minimi nel rispetto sia dei requisiti di accesso che dei requisiti quantitativi; tuttavia non è dato sapere se il periodo quinquennale decorra dall'anno di prima applicazione del regime dei minimi (ad esempio 2012) ovvero dall'anno di inizio di attività (ad esempio 2008).
Per i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive si presenta il problema di quelli peri quali non è scaduto il triennio.
Questa fattispecie, tuttavia, è stata esaminata nei precedenti interventi dell'Agenzia (si vedano, in tal senso, la circolare 73/E/2007 paragrafo 2.3.1; la circolare 7/E/2008, paragrafo 14 e la circolare 13/E/2008, paragrafo 34) nelle quali è stato precisato che il passaggio ai regimi dei minimi (durante il triennio di applicazione delle nuove iniziative produttive) era consentito a condizione che il contribuente comunicasse la disdetta all'Agenzia delle Entrate.
3 - Un ultimo caso riguarda il contribuente che si trovava nel regime di contabilità semplificata- non avendo effettuato alcuna opzione per regimi agevolativi - in quanto non rispettava i requisiti per entrare nel regime dei minimi. Se il contribuente, nell'anno 2011, non ha raggiunto 30mila euro di ricavi e se rispetta tutti gli altri limiti qualitativi e quantitativi e i nuovi requisiti di accesso, previsti dall'articolo 27 del Dl 98/2011, potrebbe rientrare nel nuovo regime.
In sostanza le condizioni per applicare il regime ci sono tutte, ma il suo passato non è coerente; anche in questo caso non si può negare l'applicazione del nuovo regime ma sorge il dubbio sulla durata del medesimo e cioè se il quinquennio decorra dal 2012 o dalla data di inizio attività.
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