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Martedì 20 Settembre 2011 |
Moratoria Iva in cerca di confini |
Valore aggiunto. Gli effetti del comunicato dell'agenzia delle Entrate sull'aumento dell'aliquota ordinaria. Niente sanzioni se la fattura sbagliata viene corretta - Scusabili gli errori tecnici Incertezza sulla moratoria delle sanzioni per gli errori di fatturazione connessi al passaggio dell'Iva al 21 per cento. Nel comunicato stampa delle Entrate del 16 settembre è prevista «nella fase di prima applicazione», l'esclusione delle sanzioni per quegli errori giustificati da «ragioni di ordine tecnico» che hanno impedito l'adeguamento dei «software per la fatturazione e i misuratori fiscali», a condizione che gli operatori provvedano a regolarizzare «le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento» ai sensi del comma i, articolo 26, Dpr 633/72 (nota di debito), versando la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota «nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile». La portata della comunicazione, e quindi il campo di applicazione della moratoria, richiede l'attenta ponderazione del significato da attribuire a due aspetti: il requisito rappresentato dalle «ragioni di ordine tecnico» da cui è dipeso l'errore e il riferimento al soli corrispettivi certificati con fattura. In merito a questa seconda precisazione, il comunicato, rinviando all'articolo 26 del Dpr 633/72, circoscrive il proprio campo di applicazione alle operazioni certificate con fattura, anche se emessa su richiesta del cliente. Ai sensi dell'articolo 6, Dlgs 471/97, l'emissione e/o la registrazione di un documento che riporta un corrispettivo esatto ma con l'indicazione dell'Iva in misura inferiore a quella dovuta, comporta la sanzione fra il 100 e il 200% dell'imposta non correttamente documentata o registrata (circolare 23/E/99), con un minimo di 516 euro.
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