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Lunedì 19 Settembre 2011 |
Le due mosse del Fisco per recuperare entrate |
Bilanci. Cambia il calcolo delle imposte L'aumento della base imponibile Ires per le cooperative a mutualità prevalente è costituito da due componenti: le società dovranno assoggettare a imposta una maggiore quota di utili pari al 10% e dovranno pagare l'Ires anche su un decimo dell'utile destinato a riserva minima obbligatoria. Le modifiche normative sono introdotte dai commi 36bis - 36quater nell'articolo 2 del decreto n. 138/2011, convertito in legge la settimana scorsa. In sostanza, viene aumentata la quota di utile da assoggettare a imposta fissata dall'articolo 1, comma 460, della legge n.311 del 2004. La quota di utili tassati ai fini Ires perle cooperative a mutualità prevalente aumenta dal 30% al 40%, mentre per le cooperative di consumo viene aumentata del 10%, passando dal 55% al 65%. Da tale aumento sono però escluse le cooperative agricole (intendendosi per tali quelle di cui all'articolo 1 del Dlgs 228/01) per le quali la quota di utili soggetta a Ires rimane fissata al 20%. Infatti il comma 36-bis modifica solo le lettere b) e b-bis) del comma 460, legge 311/2004 e non anche la lettera a). Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 sono, invece, escluse dalla tassazione dell'imponibile. La riserva minima. La seconda novità riguarda la tassazione di un decimo dell'utile netto accantonato alla riserva minima obbligatoria. In sostanza il legislatore ha inteso assoggettare a imposizione una parte di utile destinato a riserva, modificando il comma 1 dell'articolo 6 del Dl n. 63/02.
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