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Mercoledì 14 Settembre 2011 |
Per l'imposta debutto con l'acconto di giugno 2012 |
Le altre indicazioni. Obbligo di segnalazione alle Entrate Per garantire il monitoraggio del fenomeno che genera la nuova tipologia di redditi diversi introdotta dal Dl 138 del 2011, si introduce l'obbligo di segnalare all'agenzia delle Entrate le situazioni che potenzialmente danno origine agli effetti fiscali previsti in capo a coloro che beneficiano dei beni e ai concedenti. Qualora infatti l'utilizzo sia gratuito o il corrispettivo risulti insufficiente (così si desume dal dettato normativo), le imprese ovvero i soci e familiari dovranno comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento alla amministrazione finanziaria secondo modalità e termini da approvare con un provvedimento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Dal momento che le disposizioni reddituali e gli annessi effetti e adempimenti si applicheranno dal periodo d'imposta 2012, appare plausibile che tale obbligo di comunicazione sia fissato in via preventiva rispetto a quello di dichiarazione. Le sanzioni Quale deterrente per i soggetti obbligati, la norma introduce una sanzione amministrativa solidale (fra concedente e utilizzatore) pari al 30 per cento commisurata al nuovo reddito imponibile nei casi di omissione della comunicazione o di trasmissione con dati inesatti o incompleti. Tuttavia ove, pur in mancanza della comunicazione ovvero di sua inesattezza/incompletezza, i soggetti interessati, vale a dire imprese e soci/familiari, si siano conformati alle disposizioni sostanziali (indeducibilità dei costi e tassazione del godimento extra aziendale), sempre in forma solidale, in sostituzione della sanzione del 30 per cento, è dovuta la sanzione da 258 a 2.065 euro, come previsto dall'articolo u, comma i, lettera a) del Dlgs 471/1997.
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