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Martedì 13 Settembre 2011 |
Affitti nascosti, sanzioni alle stelle |
Fisco. Il decreto 23/2011 sulla cedolare secca ha raddoppiato le penalità per chi non dichiara i canoni delle locazioni abitative. Non indicare gli importi in Unico può costare fino al 480% dell'imposta Rischio di sanzioni raddoppiate per le violazioni sulle locazioni abitative commesse in Unico 2011, in scadenza alla fine di settembre. Questo potrebbe essere l'effetto delle previsioni contenute nell'articolo 3 del Dlgs 23/2011, in materia di cedolare secca sugli affitti. Al fine di contrastare l'evasione sui canoni di locazione, l'articolo in questione ha previsto un forte inasprimento delle sanzioni tributarie. È stato, infatti, stabilito che chi non indica l'affitto in dichiarazione viene punito come se non avesse presentato affatto la dichiarazione, per di più con il raddoppio della penalità prevista. In pratica, questo comporta la "stratosferica" sanzione dal 240% al 480% dell'imposta dovuta. Inoltre, chi indica in dichiarazione un canone inferiore a quello effettivo è passibile della sanzione dal 200% al 400% dell'imposta dovuta. Il raddoppio delle misure sanzionatorie opera solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo. Andrebbe stabilito, innanzitutto, l'esatto ambito oggettivo della previsione in esame. Non è chiaro, infatti, se la sanzione per l'omissione del canone trovi applicazione se non viene indicato anche un solo affitto abitativo oppure se allo scopo occorra omettere la totalità dei canoni, in presenza di una pluralità di contratti. Considerata la ratio della disposizione (l'emersione degli affitti in nero), la soluzione corretta sembrerebbe la prima. Sotto il profilo della efficacia della norma, occorre ricordare che, in virtù del principio del "favor" (articolo 3 del Dlgs 472/1997), la misura sanzionatoria da più rigorosa può essere irrogata solo per i comportamenti posti in essere dopo l'entrata in vigore della stessa. Nessun rischio quindi per le violazioni pregresse. Ne deriva che il raddoppio delle sanzioni potrà interessare unicamente le condotte trasgressive poste in essere dopo i17 aprile 2011.
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