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Lunedì 12 Settembre 2011 |
Quando scocca l'Iva nuova |
Il momento decisivo è diverso in base al tipo di beni e prestazioni Sta per entrare in vigore la nuova aliquota Iva "ordinaria" del 21%, che colpisce la parte prevalente delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in quanto viene applicata come criterio default se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale, che concede l'aliquota del 4 o del 10%, si applica l'imposta ordinaria. Le aliquote ridotte sono comprese nella tabella A, parte II e III, allegata alla legge Iva Si tratta di elenchi estremamente bisognosi di restyling non solo continuano a riferirsi alle voci doganali, soppresse ormai da una ventina di anni, ma sono talvolta modificate da norme esterne. Il giorno del cambiamento La «Gazzetta Ufficiale» viene stampata nella tarda serata: dalle successive ore 24 bisognerà modificare la fatturazione e l'annotazione dei corrispettivi. Ma ci saranno dei casi in cui anche una fattura con data successiva potrebbe avere ancora la vecchia aliquota. Per stabilire la percentuale da applicare, occorre guardare l'effettuazione" dell'operazione (articolo 6 della legge Iva), che viene modulata secondo criteri differenziati, che possiamo distinguere in: a) Momenti naturali: a1) cessione di beni immobili: data della stipulazione, di regola coincidente con il rogito; a.2) cessioni di beni mobili: data della consegna o della spedizione, normalmente attestata dal documento di trasporto; a.3) prestazioni di servizi: data del pagamento. b) Momenti anticipatori: b.i) incasso del corrispettivo; b.2) fatturazione. Questa seconda serie di eventi prevale sulla precedente, per il relativo importo, così l'acconto pagato per un acquisto prima del cambiamento mantiene l'aliquota vecchia, e quella nuova si applicherà solo sul residuo prezzo.
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