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Venerdì 9 Settembre 2011
Scorporo Iva, metodo unico
Stop al sistema a percentuale - Si applicherà solo il «matematico»

Commercianti al dettaglio e soggetti assimilati, per i quali non è previsto l'obbligo di emettere fattura quando effettuano vendite di beni o prestazioni di servizi al pubblico, avranno un solo metodo di scorporo dei corrispettivi: quello "matematico".
Da quando entrerà in vigore la norma contenuta nella lettera b) Del nuovo comma 2-bis della manovra di Ferragosto, sparirà il metodo delle "percentuali di scorporo" (secondo comma dell'articolo 27 del Dpr 633/72) e resterà valido solo il calcolo matematico riferito non soltanto all'aliquota ordinaria, maggiorata al 21%, ma anche a quelle ridotte del 4 e 10 per cento.
L'emendamento interessa i contribuenti esonerati dall'obbligo di emettere la fattura e, in particolare, i commercianti al dettaglio.
Con il ritocco dell'aliquota ordinaria, il legislatore ha apportato una modifica all'articolo 27 del decreto Iva che riguarda le liquidazioni periodiche, ma che tocca di riflesso anche altre disposizioni, in particolare quelle relative all'indicazione dell'imposta in fattura con scorporo della stessa quando non c'è l'obbligo della sua emissione, e il diritto di rivalsa dell'imposta (articolo 18 del decreto Iva) da esercitare in presenza di corrispettivo concordato già comprensivo dell'imposta.
La normativa nazionale, in linea con quella comunitaria, prevede che per ogni operazione imponibile effettuata dai soggetti passivi d'imposta debba essere emessa fattura, per rilevare ogni operazione effettuata.
Per evidenti motivi di ordine pratico, sono esonerati dall'obbligo di emettere fattura alcune categorie di contribuenti (per esempio commercianti al dettaglio, artigiani, alberghi e ristoranti) che intrattengono rapporti generalmente con i privati, che non hanno possibilità di detrarre l'imposta e, quindi, non avvertono la necessità del documento di addebito dell'Iva.
Questi contribuenti, quindi, devono certificare i corrispettivi con altri strumenti, quali scontrino e ricevuta fiscale, e devono annotare i corrispettivi percepiti, al lordo dell'imposta, su un registro, previsto dall'articolo 24 del decreto Iva.
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