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Giovedì 14 Luglio 2011 |
Soci di Srl con doppia iscrizione |
Fisco e previdenza. II Dl 78/2010 ha stabilito l'obbligo della contribuzione alla gestione commercianti e a quella separata. La giurisprudenza continua a ribadire il criterio dell'attività prevalente Per chi svolge contemporaneamente l'attività di socio lavoratore e di amministratore in una società a responsabilità limitata esercente attività commerciale, in periodi di versamenti Inps, vanno tenute presenti la prevalenza della attività e la possibile coesistenza di più forme pensionistiche sullo stesso soggetto. Anche perché in giurisprudenza si registrano posizioni che potrebbero lasciar presagire sviluppi favorevoli ai contribuenti. Per questi soggetti, il 2010 è stato caratterizzato, in un primo tempo, dalla sentenza 3240 del u febbraio delle Sezioni unite della Cassazione, che ha affermato l'incompatibilità tra l'iscrizione alla gestione commercianti e alla gestione separata e, successivamente, dal cambio di rotta determinato dal varo della norma di interpretazione autentica (articolo 12, comma 11, del Dl 78/2010), secondo la quale il carattere della prevalenza è connaturato alle sole gestioni artigiani e commercianti, ma non alla gestione separata lavoratori autonomi. Su questa disposizione, che ha di fatto reso obbligatoria (anche per il passato) la doppia iscrizione ogni qual volta l'attività di amministratore non prevale su quella "operativa", si registrano interessanti pronunce della giurisprudenza.
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