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Lunedì 11 Luglio 2011 |
Fatture inesistenti, prova accurata |
La Cassazione sui casi in cui il documento è emesso da soggetto diverso da chi effettua la cessione. Con elementi certi e precisi via libera alla deducibilità dei costi Fatture soggettivamente inesistenti, costi deducibili se il contribuente dimostra l'estraneità alla frode e l'effettività della prestazione. Ai fini Ires rileva la dimostrazione di elementi certi e precisi per la deduzione del costo. Se non vi è evasione, non si configura il reato di dichiarazione fraudolenta e non sussistono gli estremi per ritenere indeducibili «i costi da reato». Queste le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Corte di cassazione negli ultimi mesi sul problema della deducibilità dei costi riferiti ad operazioni documentate da fatture soggettivamente inesistenti, ossia casistiche in cui il documento contabile è emesso da un soggetto diverso da colui che ha realmente effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizi. Le contestazioni solitamente mosse in simili circostanze attengono sia l'indetraibilità dell'Iva che l'indeducibilità del costo: l'indetraibilità dell'Iva deriva dalla circostanza che il documento non è stato emesso da chi effettivamente ha ceduto i beni e pertanto è carente di uno dei requisiti essenziali, mentre l'indeducibilità del costo rappresenta una sorta di contestazione «automatica», collegata all'ipotetico reato di dichiarazione infedele. II problema sorge ovviamente in capo all'utilizzatore delle fatture, il quale molte volte è ignaro ed in buona fede non avendo partecipato alla frode, essendone estraneo, peraltro senza ottenere Dimostrazione del sostenimento del costo mediante 2 elementi certi e precisi in forza dell'art. 109, comma 4, del Tuir alcun beneficio fiscale.
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