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Lunedì 11 Luglio 2011 |
Il fisco mostra i muscoli sugli studi di settore |
Manovra. Meno vincoli sull'accertamento anche dei soggetti congrui. Si all'induttivo per i dati omessi o non veritieri Il mirino del fisco punta i "furbetti" degli studi di settore. La manovra (Dl 98/2011, articolo 23, comma 28) rimodella, infatti, in modo particolarmente severo l'accertamento e il sistema sanzionatorio per coloro che barano nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi. Le novità sono destinate a incidere già in Unico 2011. Gli interventi licenziati del Governo muovono sostanzialmente su due direttrici accumunate da un comune denominatore: l'infedeltà (dolosa o colposa, è ininfluente) del contribuente nella comunicazione dei dati rilevanti ai fmi dell'applicazione degli studi di settore. Da un lato si legittima una forma di accertamento molto più penetrante (anche nei casi di congruità ) e dall'altro si aumentano le sanzioni irrogabili ai contribuenti infedeli. La misura certamente più incisiva è quella che apre all'accertamento induttivo nel caso di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fmi dell'applicazione degli studi di settore, come previsto dalla nuova lettera e), del comma 2, del'articolo 39 del Dpr 600/73. L'accertamento induttivo puro (a differenza di quello anali-tico presuntivo, disciplinato dalla lettera d), del comma 1, dell'articolo 39 del Dpr n. 600/73) è infatti una procedura di accertamento semplificata sul piano probatorio, prevista in presenza di comportamenti che denotano una particolare pericolosità fiscale del contribuente (i casi sono tassativamente individuati dal comma 2) e che può basarsi anche sull'utilizzo di elementi meramente indiziari (si dice anche su presunzioni semplicissime e come tali non corroborate dei requisiti di gravità , precisione e concordanza).
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