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Giovedì 7 Luglio 2011 |
Ravvedimenti errati, rimedio cercasi |
Dichiarazioni. La Cassazione ritiene invalida la regolarizzazione in caso di uno sbaglio nel versamento. L'agenzia delle Entrate ha consentito il pagamento parziale Ravvedimento operoso sotto esame alla ricerca di un orientamento che definisca, una volta per tutte, le regole di validità . Sia la Cassazione sia le Entrate hanno affrontato l'argomento delineando le modalità di effettuazione del pagamento agevolato (articolo 13 del decreto legislativo 472/97). Con l'ordinanza 12661 del 9 giugno scorso la Cassazione ha stabilito che nel caso in cui l'importo della sanzione (ridotta) non corrisponda a quanto effettivamente dovuto, il ravvedimento non può considerarsi valido: l'Ufficio potrà richiedere al contribuente il pagamento della sanzione piena determinato sull'intero ammontare. L'orientamento restrittivo dei giudici di legittimità ribalta le conclusioni a cui erano giunti i giudici regionali per un contenzioso sorto sulla validità di un ravvedimento effettuato da una società di persone che però aveva sbagliato l'importo della sanzione dovuta. Secondo la Cassazione il versamento della sanzione, nella prevista misura ridotta, costituisce, insieme al requisito della "contestualità ", la condizione per il perfezionamento dell'istituto. Ciò trova conferma nel tenore letterale del comma 2 dell'articolo 13 il quale prevede che il pagamento della sanzione ridotta «deve» essere eseguito contestualmente con il tributo. Per perfezionare la regolarizzazione il contribuente deve versare contestualmente l'imposta, gli interessi e la sanzione, quest'ultimi determinati in modo conforme alla normativa. Con la risoluzione 67/E del 23 giugno scorso l'agenzia delle Entrate ha distinto tra la «rateizzazione delle somme da ravvedimento» e il «ravvedimento parziale». La prima (rateizzazione) non è consentita in quanto non è ammissibile che il ravvedimento dell'intera violazione si possa perfezionare con il pagamento della sola "prima rata". Al contrario, riconosce la validità del ravvedimento "parziale" del dovuto a condizione che il contribuente versi «contestualmente» gli interessi e la sanzione commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente.
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