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Mercoledì 13 Novembre 2002 |
Socio unico anche per le SPA |
Nella riforma del diritto societario viene considerata anche l’innovativa ipotesi di costituzione di SPA unipersonale (così come già previsto per le SRL). Attualmente l'articolo 2362, dice che “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente”. Il nuovo articolo 2328 del Codice civile, invece, sancisce che la SPA può essere «costituita per contratto o per atto unilaterale». In tal caso, come già prima accadeva per le S.r.l., non basta versare in banca una somma pari ai 2,5 decimi (questa è infatti la nuova misura dei "tradizionali" 3/10), ma occorre depositare (come già prima accadeva per le S.r.l.) l'intero ammontare del capitale sociale. (Fonte: Il Sole24Ore)
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