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Giovedì 16 Dicembre 2010  |
Cessazione dell'attività |
In caso di cessazione dell'attività il termine per richiedere il rimborso Iva è decennale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 25318 depositata il 15/12/2010 ha accolto il ricorso del contribuente. In particolare è stato accolto il terzo motivo del gravame. La sezione tributaria, nel motivare il ricorso del cittadino, ha chiarito che «in tema di Iva, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del dpr 633/72, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del dlgs 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo».
Fonte: Italia Oggi
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