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Martedì 30 Novembre 2010 |
Comunicazioni black list senza sconti oltre confine |
Anche le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione di un soggetto nazionale nei confronti di operatori insediati in territori a fiscalità privilegiata vanno riepilogate negli elenchi black list. Con questo principio, formalizzato nella risoluzione 121/E di ieri, le Entrate ribadiscono il carattere sostanzialmente onnicomprensivo dell'obbligo di comunicazione, secondo un orientamento già emerso nella circolare 53/E del 21 ottobre scorso. Già in quella circolare si era affermata, in sostanza, la natura di soggetto "trasparente" della stabile organizzazione, così che gli scambi di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto stabilito in Italia nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico black list vanno sempre segnalate, anche qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese a fiscalità ordinaria. La risoluzione 121/E, in modo esattamente speculare, riserva il medesimo trattamento alla stabile di un soggetto italiano all'estero: le operazioni che intrattiene con un soggetto black list devono essere incluse negli elenchi riepilogativi presentati dalla casa madre. Questo perché, sostiene l'amministrazione, motivazioni connesse al rispetto della realtà economica e giuridica sostanziale impongono di considerare la stabile organizzazione come un'articolazione della casa madre e non un soggetto distinto.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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