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Martedì 26 Ottobre 2010  |
La circolare prevede le comunicazioni anche per gli operatori che chiudono transazioni con se stessi |
La circolare prevede le comunicazioni anche per gli operatori che chiudono transazioni con se stessi L'obbligo di comunicazione «black list» non riguarda soltanto le operazioni Iva scambiate «con», ma anche quelle scambiate «tra» soggetti stabiliti in territori a regime fiscale privilegiato, se territorialmente rilevanti, agli effetti dell'imposta, in Italia. Per esempio, è tenuto alla comunicazione l'operatore lussemburghese che introduce beni in un magazzino in Italia per le esigenze della propria impresa, effettuando per il tramite del rappresentate fiscale nazionale un'operazione intracomunitaria con se stesso. Questo perché, venendo posta in essere un'operazione territoriale fra una posizione Iva nazionale (quella del rappresentante fiscale dell'impresa di Lussemburgo) e un soggetto stabilito in un paese black list (l'impresa lussemburghese stessa), si realizzano i presupposti del nuovo adempimento. L'obbligo sussiste, inoltre, nel caso in cui il rappresentante fiscale italiano effettui un'operazione nazionale con un altro soggetto «black list» o con un rappresentante fiscale «non black list» di tale soggetto, mentre non dovrebbe sussistere, invece, qualora la controparte sia un soggetto «non black list», neppure se il rappresentato è un soggetto «black list».
Fonte: Italia Oggi
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