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Lunedì 21 Ottobre 2002 |
I fallimenti chiusi aprono i battenti al recupero dell'Iva |
Per recuperare l'Iva esposta sulle fatture emesse ma non incassate nei confronti di un cliente dichiarato fallito occorre aspettare la chiusura del fallimento. Solo allora infatti si può emettere la nota di credito e dedurre dal debito verso l'erario l'Iva per la quale non è stato possibile esercitare la rivalsa per sopravvenuto fallimento del cliente. In un primo momento il legislatore aveva concesso la facoltà di emettere nota di credito (con conseguente recupero dell'Iva già assolta sulle fatture di vendita) all'avvio delle procedure concorsuali, in seguito ha precipitosamente modificato tale formula, eliminando la parola “avvio” dalla normativa. Tale cancellazione è stata interpretata in senso estremamente restrittivo dall'amministrazione finanziaria, secondo la quale l'imposta può essere recuperata unicamente alla chiusura della procedura concorsuale, che nel caso del fallimento coincide ai fini fiscali con la ripartizione finale dell'attivo. (Fonte: Italia7Oggi)
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