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Lunedì 18 Ottobre 2010  |
Niente sgravi a chi licenzia |
Lavoro, interpello sulle nuove assunzioni L'impresa che, nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova non può usufruire degli sgravi delle legge n. 407/1990. Lo precisa il ministero del Lavoro nell'interpello n. 37 di venerdì, presentato dal Cconsiglio dei consulenti del lavoro. Le agevolazioni in questione consistono di uno sgravio del 50% (generalità di imprese) o del 100% (imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese artigiane) dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati di lunga durata, a condizione che le nuove assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Il quesito, dunque, mira a capire se in quest'ultima condizione vi rientrano o meno le ipotesi di licenziamento per giusta causa e recesso dal contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.
Italia Oggi |
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