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Lunedì 4 Ottobre 2010 |
Circolare dell'Agenzia delle entrate ribadisce la corretta interpretazione della normativa. Prior |
Rimborsi sprint dopo le sentenze favorevoli al contribuente: gli stessi, devono essere effettuati prioritariamente rispetto alle altre tipologie di restituzione. Questo principio vale sia nell'ipotesi in cui la vicenda sia legata all'opposizione rispetto ad un atto impositivo che nel caso in cui vi sia stata una richiesta di restituzione di somme da parte del contribuente. Sono queste le indicazioni che l'agenzia delle entrate ha fornito nella circolare n. 49 di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria ha voluto ribadire alcuni precisi concetti interpretativi delle disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto legislativo che regola il contenzioso tributario. Probabilmente, il documento di prassi è stato diramato anche in relazione alle recenti vicende che sono state segnalate da contribuenti che, invece, non sono riusciti ad ottenere quanto dovuto dopo un giudizio favorevole dinanzi al giudice tributario.
Fonte: Italia Oggi |
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