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Venerdì 1 Ottobre 2010
Diritto di precedenza ai rimborsi
Piede sull'acceleratore, senza attendere il passaggio in giudicato, pure per rendere quanto pagato in più

Corsia preferenziale per i rimborsi derivanti da sentenze emesse da giudici tributari, che hanno accolto le ragioni dei contribuenti.
E' questo il criterio che viene ribadito nella circolare n. 49/E del 1° ottobre, con la quale l'Agenzia delle Entrate sottolinea il carattere prioritario, rispetto ad altre tipologie, dei rimborsi derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

La materia è disciplinata dagli articoli 68, comma 2, e 69 del decreto legislativo 546/1992, chiamati in causa a seconda della questione da cui origina il contenzioso.
Il documento di prassi fa il punto e analizza nel dettaglio le due norme.

I rimborsi non aspettano i 90 giorni ex lege
L'articolo 68, comma 2, del Dlgs 546/1992, disciplina i ricorsi accolti dalle Commissioni tributarie provinciali, relativi a controversie riguardanti gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione (principalmente per imposta di registro e altri tributi indiretti diversi dall'Iva), i provvedimenti che irrogano sanzioni e le iscrizioni a ruolo (liquidazioni ex articolo 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e articolo 54-bis del Dpr 633/1972).

Per queste ipotesi, la norma stabilisce che la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla Ctp deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
La circolare va oltre questo termine, anticipandolo. Il documento precisa, infatti, che gli uffici del contenzioso "possono e debbono" dare il via al rimborso dal momento in cui ricevono la comunicazione del dispositivo della sentenza, a patto che sia possibile determinare con esattezza l'importo da restituire. Le strutture territoriali competenti, pertanto, sono invitate a provvedere al pagamento delle somme spettanti al contribuente non appena vengono a conoscenza (anche se informalmente) dell'esito sfavorevole del contenzioso, senza attendere la notifica della sentenza.

Chiarisce inoltre l'Agenzia che l'articolo in esame (relativo, come detto, alle pronunce della Ctp) è estendibile, "in base ad un'interpretazione logico sistemica", anche alle decisioni a favore dei contribuenti emesse dalle commissioni tributarie regionali.
Stesso iter "accelerato" per le pronunce della Commissione tributaria centrale (articolo 3, comma 2, del Dl 40/2010).

L'adempimento spontaneo non attende il "giudicato"
La seconda parte della circolare indica il comportamento da seguire per i procedimenti connessi alle controversie con oggetto il diniego, espresso o tacito, del rimborso di tributi versati spontaneamente. È in questi casi che trova applicazione l'articolo 69 del decreto legislativo 546/1992. La norma impone all'Amministrazione di restituire i soldi soltanto in esecuzione di sentenze definitive.

L'Agenzia delle Entrate sollecita però le direzioni regionali e provinciali a chiudere il contenzioso ancora pendente e a procedere direttamente e con tempestività all'esecuzione del rimborso quando diventa superfluo attendere il passaggio in giudicato della sentenza, perché riconosciuta legittima la richiesta del contribuente, "in particolare, in caso di acquiescenza a sentenza favorevole al contribuente, al fine sia di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata della sentenza sia di ridurre gli oneri per interessi".

Ovviamente, per l'erogazione dei rimborsi a seguito di pronuncia passata in giudicato, gli uffici devono restituire quanto stabilito con la massima sollecitudine, senza attendere ulteriori richieste e iniziative da parte della controparte. Da evitare, in definitiva, spese e lavoro inutili.

Fonte: Fiscoggi
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