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Martedì 7 Settembre 2010  |
Dribbling sull'Irap |
Avvocati. Cassazione dà torto all'Agenzia entrate. Non rilevano i beni ammortizzabili «I notevoli importi di beni ammortizzabili» in dichiarazione non fanno scattare l'Irap dell'avvocato non strutturato, che ha quindi diritto al rimborso. La Corte di cassazione, con ordinanza 19124 di ieri, ha respinto il ricorso del fisco confermando il diritto al rimborso dell'Irap di un avvocato che possedeva soltanto il computer, il fax e l'automobile. La sentenza depositata ieri dalla sezione tributaria di Piazza Cavour, pur aggiungendo un altro tassello al complicato mosaico dei rimborsi Irap, dà pochissime spiegazioni e rispolvera il principio generale. Infatti nelle motivazioni si legge che «il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia , quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni».
Italia Oggi |
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