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Martedì 13 Luglio 2010  |
Strada in discesa sulle variazioni |
Immobili. Circolare dell'Agenzia del territorio sui nuovi adempimenti in vigore dal 1° luglio. Difformità di scarso rilievo, basta attestare la conformità In presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto. Basta invece rilasciare un'attestazione di conformità dell'immobile, visto che gli interventi non hanno intaccato la rendita. Ecco una delle numerose indicazioni rilevabili dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 2 del 9 luglio scorso, avente ad oggetto le novità introdotte dal comma 14, dell'art. 19, d.l. 31/05/2010 n. 78, che impone, a pena di nullità degli atti immobiliari, l'indicazione dell'identificazione catastale, della dichiarazione di conformità ed il riferimento alle planimetrie.
Italia Oggi |
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