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Lunedì 28 Giugno 2010 |
Rimborsi, rinuncia con rettifica |
Commissione tributaria del Lazio indica la procedura da effettuare sulle scelte del contribuente. Strada bloccata per il nuovo credito in compensazione Non è consentito rinunciare al rimborso Iva precedentemente richiesto e utilizzare nuovamente il credito in compensazione; tuttavia, qualora sia stata operata questa scelta, sia pure erronea, l'ufficio dovrà necessariamente emettere un avviso di rettifica, atteso che, la liquidazione con una cartella di pagamento è, invece, illegittima e deve essere annullata. Sono queste le conclusioni emesse dalla sezione quattordicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si leggono nella sentenza n.104/14/2010, depositata in segreteria il 12 marzo scorso.
Italia Oggi |
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