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Mercoledì 23 Giugno 2010 |
I pagamenti frazionati non evitano la 'stretta' |
Antiriciclaggio. Operazioni ravvicinate liberano il ministero dall'onere della prova. La Cassazione conferma l'orientamento La stretta sui pagamenti frazionati, cardine degli interventi sulla normativa antiriciclaggio contenuti nella manovra (Dl 78/2010), guarda anche al passato. A ribadire i presupposti della sanzionabilità delle operazioni di aggiramento - nella sostanza - del divieto, mediante pagamenti ravvicinati sotto soglia e quindi formalmente leciti, è la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 15103/2010 depositata ieri. Per i giudici di legittimità, che hanno cassato senza rinvio una risalente decisione del tribunale di Salerno (gennaio 2006), l'articolo 1 della normativa antiriciclaggio (legge 197/1991) «fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore pari al massimo consentito». Non solo: se il privato sanzionato ha ammesso una «pluralità di dazioni per contanti inferiori ciascuna al limite della franchigia (all'epoca 20 milioni di lire)», per l'amministrazione finanziaria cessa anche l'onere di provare che il saldo complessivo del prezzo, nel caso specifico, era avvenuto in contanti. In sostanza, fa fede la ripetitività di piccoli pagamenti ma innestati dentro un'unica operazione economica.
Il Sole 24 Ore |
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