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Lunedì 15 Marzo 2010  |
Intimazioni con cartella |
Sentenza della Ctp di Parma ribadisce l'obbligo di rispettare lo Statuto. Sono nulle le notifiche senza copia dell'atto La notifica di una intimazione di pagamento priva delle copie delle cartelle a cui questa si riferisce è nulla; infatti, il primo comma dell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) prevede che gli atti richiamati debbano essere necessariamente allegati all'atto che li richiama; Inoltre questo atto deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento, senza che debba essere osservata nessuna disparità temporale. Con queste motivazioni la Commissione provinciale di Parma nella sentenza n. 40/1/2010 dellཇ febbraio scorso ha annullato un'intimazione di pagamento e ribadito la necessità e l'obbligo giuridico di osservare le disposizioni dello statuto del contribuente.
Italia Oggi
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