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Mercoledì 20 Gennaio 2010  |
Non approda la tesi dell'esenzione: posto barca con Iva ordinaria |
Una locazione assimilabile, per interpretazione Ue, a quella di aree destinate al parcheggio di veicoli Niente esenzione Iva, applicabile invece nella misura ordinaria del 20%, per la locazione di posti barca; un'operazione da classificare tra le locazioni, più che di beni immobili, di aree destinate al parcheggio di veicoli. E' la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1/E del 19 gennaio. Conclusione che trova le sue basi in una sentenza della Corte di giustizia.
Il dubbio interpretativo Proprio una pronuncia dell'organismo europeo - richiamata dalla "nostrana" Corte di cassazione (sentenza 6138/2009) - era stata posta a fondamento della differente interpretazione della questione proposta dall'istante, una società che, nella gestione di due pontili galleggianti presso un porto turistico, procede alla locazione dei posti barca.
La Corte di giustizia, con la sentenza del 25 ottobre 2007 (procedimento C-174/2006) aveva, infatti, esteso il trattamento di esenzione - riservato alle locazioni immobiliari - alle operazioni di concessione di un bene del demanio marittimo, per una durata limitata e dietro corrispettivo, da parte di un ente pubblico a un soggetto privato. Conclusioni riprese dalla Suprema corte che, come anticipato, con la sentenza n. 6138 del 13 marzo 2009, aveva assimilato la concessione di beni demaniali, posta in essere da un ente pubblico economico, a una locazione di terreni. Operazione cui è riservata l'esenzione dall'Iva (articolo 10, comma 1, n. 8, Dpr 633/1972).
Il chiarimento dell'Agenzia L'Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza, in sostanza, l'improprietà dei riferimenti giurisprudenziali: in tema di posti barca, il corretto richiamo da effettuare è alla sentenza del 3 marzo 2005 (causa 428/02) della Corte di giustizia . Una pronuncia con al centro proprio il trattamento Iva applicabile alla locazione, in un porto per imbarcazioni di diporto, sia di posti barca in acqua sia di posti a terra per il rimessaggio invernale. Operazioni queste da ricomprendere nelle "locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli", per le quali tanto la normativa comunitaria (articolo 13, paragrafo B, lettera b), della direttiva n. 388 del 17 maggio 1977, attualmente trasfuso nell'articolo 135, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 112 del 28 novembre 2006) quanto, in coerenza con quest'ultima, quella interna (articolo 10, n. 8), del Dpr 633/1972) escludono il trattamento di esenzione.
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