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Lunedì 26 Ottobre 2009  |
Professionisti con rischi limitati |
Lo prevede il decreto legislativo n. 231/07 sull'antiriciclaggio modificato dalle recenti novità. Doveri di adeguata verifica al primo contatto senza sanzioni Obblighi di adeguata verifica al primo contatto utile col cliente, ma l'incombenza non espletata resta per tutti i professionisti priva di sanzioni. È quanto deriva dalla lettura del combinato disposto degli articoli 56 e 7 del novellato dlgs 231/07 che sul tema continua a esporre a sanzioni specifiche solo intermediari finanziari e società di revisione. Con la pubblicazione in G.U. entreranno in vigore le numerose novità in tema di antiriciclaggio.
Italia Oggi Sette |
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