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Venerdì 23 Ottobre 2009  |
L'imposta sostitutiva segue l'Iva |
Risoluzione dell'Agenzia delle entrate sugli aspetti oscuri delle manifestazioni a premio. Il versamento entro il giorno 16 del mese successivo L'imposta sostitutiva sulle manifestazioni a premio deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di acquisto dei servizi costituenti i premi o, se precedente, di emissione della relativa fattura, assumendo quindi come riferimento temporale il criterio di effettuazione delle prestazioni ai fini dell'Iva. Analogamente, si dovrà fare riferimento alla normativa Iva per individuare gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale. Sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 261 del 22 ottobre 2009, in risposta all'istanza di una società che, effettuando operazioni a premio con assegnazione di soggiorni alberghieri, biglietti aerei e pacchetti turistici, sui quali è dovuta l'imposta del 20% sostitutiva dell'Iva, chiedeva di conoscere il termine di versamento di tale imposta, non disciplinato dal legislatore, nonché quali sono gli obblighi di conservazione della relativa documentazione.
Italia Oggi |
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