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Mercoledì 23 Settembre 2009  |
Notifica presso la sede operativa della società. Ok dalla Cassazione |
Per i giudici supremi, è valida anche quella effettuata nelle mani del rappresentante trovato in altro comune E' corretta la notificazione di un atto tributario eseguita presso la sede effettiva, anziché presso la sede legale di una società, in quanto, anche ai fini della disciplina delle notificazioni di cui all'articolo 145 c.p.c., laddove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (sentenza n. 17590 del 29 luglio 2009). Si deve ritenere validamente effettuata la notifica di un atto giudiziario a una società, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, anche quando questi sia rinvenuto in un comune diverso dal domicilio fiscale della persona giuridica (ordinanza n. 19076 del 1° settembre 2009). Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con due recenti pronunce rese nell'ambito di giudizi riguardanti atti fiscali notificati a persone giuridiche.
Il caso della sentenza 17590/2009 La Commissione tributaria regionale della Liguria, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava illegittime per mancanza dell'atto presupposto alcune cartelle esattoriali del Comune di Genova relative a Tosap per passo carraio non corrisposta. Il giudice di secondo grado aveva in particolare rilevato che gli avvisi di liquidazione da cui erano scaturite le cartelle erano stati notificati non presso la sede legale della società ma presso la sua sede operativa.
L'ente comunale chiedeva la cassazione di tale sentenza denunciando, per quanto d'interesse in questa sede, la violazione dell'articolo 145 del codice di procedura civile per non avere il giudice ritenuto valida la notifica degli atti presupposti eseguita presso la sede effettiva e non presso la sede legale della persona giuridica.
La doglianza è stata ritenuta fondata dalla sentenza 17590/2009 ove la Suprema Corte ha considerato valida la notificazione effettuata presso la sede effettiva, anziché presso la sede legale "operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c., la disposizione di cui all'art. 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della società sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (Cass. nn. 17519/2003, 3620/2004, 2671/2005)".
A tale convincimento i togati della Cassazione sono pervenuti anche tenendo conto del fatto che l'articolo 60 del Dpr 600/1973 - disposizione che contiene la disciplina generale per la notificazione degli avvisi di accertamento in materia tributaria e che, secondo la Corte, può essere richiamato in via di analogia anche nella fattispecie, trattandosi di notifica di atti di accertamento di tributi locali - "richiede perché la notifica sia considerata effettuata in luogo diverso da quello in cui la persona giuridica ha il proprio domicilio fiscale, che venga accertata l'inesistenza nel Comune in cui è situato il predetto domicilio, di un qualsiasi ufficio, sede o azienda della medesima (Cass. n. 14664/2006), dovendosi, in caso contrario ritenere equiparati alla sede legale, ogni altra sede, ufficio o azienda - di cui sia noto l'indirizzo (Cass. n. 904/98) - siti nell'ambito territoriale dello stesso Comune".
Il caso dell'ordinanza 19076/2009 Nella fattispecie decisa con l'ordinanza n. 19076 del 1° settembre, il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 174/9/07 del 13 novembre 2007, con la quale era stato rigettato l'appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto contro una cartella esattoriale. In particolare, il giudice tributario di seconde cure aveva rigettato l'eccezione di tardività di una iscrizione a ruolo sul rilievo che la prima notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta a mani del legale rappresentante della società in un comune diverso dal domicilio fiscale della società, avrebbe dovuto essere considerata invalida, così che i termini per la notifica della conseguente cartella avrebbe dovuto computarsi dalla successiva valida notifica dello stesso atto di accertamento.
Davanti al giudice di legittimità, l'interessato censurava la sentenza del collegio fiscale regionale, affermando la validità della notifica a mani del legale rappresentante di una persona giuridica, ovunque effettuata.
Tale doglianza è stata accolta dai togati di piazza Cavour, che, in applicazione del precedente di cui alla sentenza 4785/2007, hanno ritenuto che "la notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità". D'altra parte, continua ancora l'ordinanza, l'eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita direttamente a mani del legale rappresentante della società senza previo tentativo di notifica dell'atto presso la sede legale della società "sarebbe sanata dalla circostanza che l'atto ha raggiunto lo scopo per essere stato consegnato al legale rappresentante della società (Cass. n. 2644/05)".
Considerazioni Con le due pronunce in esame, la sezione tributaria della Corte di cassazione torna dunque ad occuparsi di questioni connesse alla notificazione di atti fiscali riguardanti soggetti passivi d'imposta diversi dalle persone fisiche. In particolare, la sentenza 17590/2009 precisa il concetto di "sede" - ovvero del luogo presso il quale devono essere eseguite le notifiche dirette alle persone giuridiche (si ricorda, infatti che il primo comma dell'odierno articolo 145 c.p.c., come modificato dalla legge 263/2005, prevede che la notificazione alle persone giuridiche "si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni…" - dichiarando che lo stesso comprende, oltre alla sede legale anche la sede effettiva. La ragione di tale estensione, riprendendo le parole della sentenza in commento, deriva dal fatto che nella sede effettiva "operano gli organi amministrativi della società e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi (Cass. nn. 9978/2000, 7037/2004)".
Per quanto riguarda invece l'ordinanza 19076/2009, si può rilevare che la pronuncia si discosta dalla posizione interpretativa secondo cui, in caso di impossibilità di effettuare la notificazione presso la sede dell'ente, la notificazione al soggetto che lo rappresenta è ammessa soltanto se tale persona fisica, oltre a essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell'articolo 58 del Dpr 600/1973 (sulla questione specifica, si rinvia a "Notifiche a società: due "persone" e lo stesso domicilio fiscale", pubblicato su Fiscooggi il 20 febbraio 2009, a commento della sentenza 216/2009). In particolare, spiega il collegio dell'ordinanza 19076/2009, la validità della notificazione nelle mani proprie del rappresentante legale dell'ente deriva dalla disposizione dell'articolo 138 c.p.c., che disciplina la forma di notificazione "a luogo libero", eseguibile dall'agente notificatore nei confronti del destinatario "ovunque" lo stesso venga trovato nell'ambito della circoscrizione di competenza del pubblico ufficiale incaricato della notificazione. Tale norma, spiega l'ordinanza, seppure dettata per le persone fisiche, è estensibile anche alle persone giuridiche, operando altresì per queste ultime il principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità. Per completezza, si ricorda che la Corte di cassazione, con sentenza 1887/2006, ha precisato che la notifica a mani proprie di cui all'articolo 138 c.p.c. è sempre valida, "a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario".
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