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Martedì 15 Settembre 2009  |
Scudo fiscale, da domani si parte. Online modello e relative istruzioni |
Da compilare per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività finanziarie e investimenti detenuti all'estero Parte l'operazione scudo fiscale. E' di oggi, infatti, il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate con cui è stato approvato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate con le relative istruzioni e che sarà possibile presentare da domani, 15 settembre, al 15 aprile 2010.
Il nuovo scudo fiscale è stato introdotto dal Dl 78/2009 (articolo 13-bis), convertito con modificazioni dalla legge 102/2009. Il decreto ha previsto un'imposta straordinaria sui capitali detenuti o esportati all'estero prima del 31 dicembre 2008 pari al 5% del valore delle attività indicate nella dichiarazione di emersione. Più precisamente, l'imposta dovuta è stabilita con aliquota del 50% sul rendimento presunto annuo del 2% per i cinque anni antecedenti l'operazione di rimpatrio o regolarizzazione.
Chi deve presentare la dichiarazione Destinatari della norma sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir fiscalmente residenti in Italia, che intendono dichiarare le attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori dello Stato anteriormente al 31 dicembre 2008, per le quali non sono state osservate le disposizioni sul "monitoraggio fiscale" (compilazione del quadro RW del modello Unico).
Due le opzioni previste:
•rimpatrio: denaro e altre attività finanziarie detenute all'estero in qualsiasi Paese europeo o extraeuropeo per le quali si chiede il trasferimento in Italia •regolarizzazione: somme di denaro e altre attività finanziarie, investimenti esteri come, ad esempio, immobili e fabbricati, oggetti preziosi, yacht, opere d'arte, detenute in Stati Ue o aderenti allo See (Spazio economico europeo) con i quali vige uno scambio effettivo di informazioni di carattere fiscale. Si tratta di capitali e attività per i quali il contribuente non richiede il trasferimento nel nostro Paese. Il modello La dichiarazione va presentata in forma riservata a un intermediario residente in Italia o che abbia nel nostro Stato una stabile organizzazione: banche, società d'intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane Spa. La dichiarazione va prodotta in quattro copie: una spetta al dichiarante come ricevuta dell'avvenuta presentazione, tre, invece, rimangono all'intermediario, una per la presentazione e le altre due come documentazione necessaria per eventuali operazioni di rimpatrio delle attività. Il modello deve contenere i dati del dichiarante, del suo eventuale rappresentante e dell'intermediario che presenta la dichiarazione. Nel quadro A va indicato l'ammontare delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e la relativa imposta straordinaria dovuta. Nel quadro B, invece, vanno inseriti gli importi relativi alle singole attività (denaro, altre attività finanziarie, beni immobili e diritti immobiliari, altri investimenti di natura non finanziaria), differenziandole tra rimpatriate e regolarizzate mantenute all'estero.
Infine, sono stati definiti i cambi per determinare il controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti espressi in valuta. L'elenco è allegato allo stesso provvedimento
Fonte: FiscoOggi.it |
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