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Venerdì 10 Luglio 2009
Piccoli compensi a terzi non fanno scattare l'Irap
Ordinanza della Cassazione sui professionisti e il tributo. Il modesto importo nega la presunzione sull'attività
Non è soggetto al pagamento dell'Irap il professionista che paghi compensi a terzi, quando si tratta di importi esigui erogati per prestazioni occasionali e marginali. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15113 del 26 giugno 2009.
I giudici di legittimità hanno ritenuto errate le conclusioni contenute nella pronuncia di merito, secondo cui il professionista che corrisponde compensi a terzi, pur in presenza di una non significativa dotazione di beni strumentali, lascia presumere l'esistenza dell'autonoma organizzazione. L'esigua entità degli importi lascia ragionevolmente presumere, scondo la Cassazione, che si tratti "di erogazioni per prestazioni occasionali e marginali (sostituzioni dovute ad assenze per motivi di salute o altro) e non già compensi per personale dipendente e collaborazioni continuative".

Il Sole 24 Ore
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