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Lunedì 17 Giugno 2002
Ai contributi per la formazione l'IVA non viene ap
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.183 dellཇ giugno 2002, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva delle somme erogate dallo Stato o da enti pubblici come contributo per la realizzazione di corsi di formazione. Per essere rilevante agli effetti dell'Iva, il contributo deve essere erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ovvero quando il contributo costituisce il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. In mancanza di un sinallagma (è il caso dei contributi a fondo perduto che sono erogati non in relazione a specifiche prestazioni di servizi) l'Agenzia ritiene che non ricorra il presupposto oggettivo d'imposta e che il relativo contributo non sia assoggettato a imposta.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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