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Martedì 21 Aprile 2009  |
Sui rimborsi per i crediti Iva decidono i giudici tributari |
La Corte dà torto alle Entrate La controversia relativa a un credito Iva è sempre di competenza delle commissioni tributarie, a prescindere dal soggetto che risulta titolare del credito. La giurisdizione delle commissioni tributarie non viene meno nel caso in cui la domanda di rimborso sia rivolta all'amministrazione finanziaria dal cessionario e dal cedente soggetto passivo d'imposta. Con questo principio la Corte di cassazione, a sezioni unite civili (sentenza 9142/09 depositato il 17 aprile 2009, lo stesso principio in materia di giurisdizione è contenuto anche in altre sentenze recenti come la 9107 e 9108 del 2009) ha perentoriamente rigettato l'eccezione di giurisdizione che era stata mossa dall'agenzia delle Entrate.
Il Sole 24 Ore
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