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Martedì 14 Aprile 2009  |
Partecipazioni, esenzioni a due vie. |
START-UP/La circolare n. 15/E analizza il caso di mancata fruizione del beneficio da cessione. Sostitutiva del 12,5 più interessi solo per le non qualificate. In caso di mancata fruizione dell'esenzione sulle plusvalenze di cessione delle partecipazioni, va ricalcolato il reddito dell'anno in cui la cessione stessa è avvenuta. Questo con riferimento all'ipotesi della cessione di partecipazioni qualificate mentre, nel caso di cessione di partecipazioni non qualificate, l'imposta sostitutiva del 12,5% dovrà essere maggiorata degli interessi di legge. Inoltre, nel caso di percezione del corrispettivo di cessione in forma rateizzata, il rispetto del biennio per il reinvestimento andrà verificato al momento di percezione di ogni singola rata. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con la circolare n. 15 del 10 aprile 2009 illustrativa delle disposizioni in materia di esenzione sulle plusvalenze di cessione delle partecipazioni da parte di persone fisiche laddove ricorrano determinati presupposti (ItaliaOggi dellཇ/4/2009). La norma di riferimento. Il decreto legge n. 112 del 2008 dispone che per le cessioni di partecipazioni effettuate a partire dal 25 giugno 2008, possono operare le disposizioni di cui al comma 6-ter dell'articolo 68 del Tuir in base alle quali è possibile conseguire una esenzione sulle plusvalenze conseguite a condizione che le stesse siano reinvestite entro il biennio successivo. Oltre a tale termine temporale, la norma indica la necessità di rispettare tutta una serie di ulteriori condizioni in relazione alla società di cui si è ceduta la partecipazione oltre a quelle necessarie in capo alla società nella quale si sta effettuando il reinvestimento.
Italia Oggi
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