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Giovedì 12 Marzo 2009  |
Rimborsi per sentenze favorevoli |
Credito iva Nel caso di annullamento, in sede contenziosa, di un avviso di accertamento, il credito Iva, già rimborsato dall'agenzia, ed, a sua volta, restituito dal ricorrente, poiché oggetto del ricorso, deve essere nuovamente rimborsato dall'agenzia, dietro prestazione di idonea garanzia fideiussoria, atta a tutelare lo stesso credito per i successivi, qualora sussistano, gradi di giudizio. Il concetto è stato ribadito dalla ctp Reggio Emilia con sentenza n. 49.1.09 del 24/12/09. Il ricorso riguardava una società di persone che si opponeva al rifiuto, da parte dell'ufficio resistente, al rimborso del credito iva, rimborsato a sua volta dal contribuente, a seguito di avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2003/2004/2005. Gli stessi avvisi di accertamento erano risultati infondati come da sentenza emessa dalla stessa Ctp. La parte ricorrente, così, aveva proposto istanza, pervenuta all'agenzia, chiedendo la restituzione del credito previo rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia. L'agenzia respingeva tale istanza, giustificando il diniego, attraverso il dettato dell'art. 69 dlgs 546/92: «..La condanna dell'ufficio al rimborso può essere eseguita solo con il passaggio in giudicato, cioè quando si siano esauriti tutti i gradi del giudizio o quando per scadenza dei termini, la sentenza non è più impugnabile..».
Italia Oggi
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